IL TRIBUNALE
Ha   pronunciato   la   seguente  ordinanza  nella  causa  di  lavoro
n. 651/2005 r.g. tra Scattolon Ivana contro Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca;
Visti gli atti e a scioglimento della riserva che precede;
                            O s s e r v a
Termini della controversia.
La  controversia  riguarda  il  mancato  riconoscimento, al personale
transitato  ex  legge  n. 124  del  3 maggio 1999 nei ruoli personale
amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  (ATA)  del  Ministero della
pubblica   istruzione,  dell'anzianita'  di  servizio  maturata  alle
dipendenze degli enti locali di provenienza.
La  ricorrente,  premesso di essere stata dipendente di ruolo di ente
locale  e di essere quindi transitata a decorrere dal 1° gennaio 2000
nei  ruoli  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  per  effetto  della mobilita' d'ufficio del personale ATA ai
sensi   della   legge   n. 124   del   3  maggio  1999,  lamenta  che
l'amministrazione  statale  in  seguito  a  tale  mobilita' non le ha
riconosciuto  l'anzianita'  maturata  presso  l'ente di origine: l'ha
infatti inquadrata, in violazione dell'art. 8, comma 2 di tale legge,
in una tabella stipendiale interiore rispetto a quella spettantele in
base  all'anzianita'  maturata  alle  dipendenze degli enti locali di
provenienza.
Viene contestata all'amministrazione la violazione:
     dell'articolo 8 della legge n. 124/1999, che nel disciplinare il
«Trasferimento  di  personale  ATA  degli enti locali alle dipendenze
dello    Stato»    garantisce   ai   dipendenti   il   riconoscimento
dell'anzianita'  di  servizio  a  tutti i fini, compresa l'anzianita'
maturata, oltre al conseguimento della nuova posizione stipendiale;
     dei  principi  costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza
incardinati  nell'articolo  3 della Cost. violazione del principio di
imparzialita' e di parita' di trattamento;
     dell'art.  34,  d.lgs.  n. 29/1993  (attuale art. 31 del decreto
legislativo n. 165/2001) e dell'art. 3 della direttiva n. 77/187;
     del  principio  della  parita' di trattamento di cui all'art. 49
del  d.lgs.  n. 29/1993  (attuale  art.  45  del  decreto legislativo
n. 165/2001);
     nullita'  dell'art. 3 dell'accordo del 20 luglio 2000 e del d.m.
5 aprile 2001;
     dell'art.  5  del  d.P.C.m. n. 325 del 5 agosto 1988, del d.m. 2
marzo 1989, nonche' dell'art. 36 della Cost.;
     dei   principi   di   lealta'  e  buona  fede,  nonche'  erronea
applicazione delle disposizioni di legge e illogicita' manifesta;
     degli  artt.  41 e 97 della Cost., negli artt. 1175, 1375 e 1344
del   c.c.,   nonche'   del  principio  di  tutela  dell'affidamento,
dell'obbligo   di   correttezza   e  del  divieto  di  eludere  norme
imperative;
     del divieto di reformatio in peius
e dell'art. 2103 del codice civile.
E chiesto    l'accertamento    del    diritto    al    riconoscimento
dell'anzianita'   maturata  alle  dipendenze  degli  enti  locali  di
provenienza  con  condanna  del  Ministero  stesso al pagamento delle
differenze  stipendiali  dovute  a  partire dal 1 gennaio 2000, oltre
interessi e rivalutazione.
Il  Ministero  dell'istruzione  universita'  e  ricerca contesta tale
pretesa  rilevando  come ai sensi dell'art. 3 del d.m. 5 aprile 2001,
che  ha  recepito  l'accordo  tra  ARAN  e OO.SS. del 20 luglio 2000,
l'inquadramento  debba  avvenire in base al solo maturato economico e
non anche all'anzianita' di servizio.
La  controversia  e' identica a molte altre gia' decise sia da questo
tribunale che da altri giudici di merito e sulla questione si e' gia'
pronunciata,  in  termini  sempre  favorevoli ai lavoratori, anche la
Corte  di cassazione (pronunce nn. 3224 e 3225 del 17 febbraio 2005 ,
n. 3356 del 18 febbraio 2005, n. 722 del 4 marzo 2005, n. 7747 del 14
aprile  2005, n. 18652 - 18657 del 23 settembre 2005, n. 18829 del 27
settembre 2005).
Quadro normativo di riferimento.
La pretesa attorea e' dunque fondata sull'art. 8, comma 2 della legge
3  maggio  1999, n. 124, il cui comma 1 dispone che «il personale ATA
degli  istituti  e  scuole statali di ogni ordine e grado e' a carico
dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura
di tale personale da parte dei comuni e delle province».
Il  comma  2  prevede  che «Il  personale di ruolo di cui al comma 1,
dipendente   dagli   enti   locali   in  servizio  nelle  istituzioni
scolastiche  statali  alla  data  di entrata in vigore della presente
legge,  e'  trasferito  nei  ruoli  del  personale  ATA statale ed e'
inquadrato  nelle  qualifiche  funzionali e nei profili professionali
corrispondenti  per  lo  svolgimento  dei compiti propri dei predetti
profili  A  detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed
economici  l'anzianita'  maturata presso l'ente locale di provenienza
nonche'  il  mantenimento della sede in fase di prima applicazione in
presenza della relativa disponibilita' del posto».
Il  comma  4  prevede  che  «il trasferimento del personale di cui ai
commi  2  e  3  avviene  gradualmente,  secondo  tempi e modalita' da
stabilire  con  decreto della Pubblica istruzione emanato di concerto
con  i  Ministri  dell'interno,  del  tesoro  e  della programmazione
economica  e  per  la  funzione  pubblica sentite le associazioni dei
comuni, province ed enti montani».
In  attuazione  del  rinvio  contenuto  in  tale  disposizione per la
disciplina  di modalita' e tempi del trasferimento sono stati emanati
il d.l.  n. 184  del  23  luglio  1999,  1'accordo ARAN/OO.SS. del 20
luglio 2000 ed il successivo d.l. 5 aprile 2001.
Il  decreto interministeriale n. 184/1999 ha imposto agli enti locali
di  provvedere, fino al termine dell'esercizio finanziario 1999, alla
retribuzione  del  personale  ATA  che  passa  allo Stato per effetto
dell'art.  8  della  legge  n. 124/1999,  mediante  applicazione  del
C.C.N.L.  del  comparto  regioni  e  autonomie  locali,  demandando a
successivi  decreti  dei  Provveditorati  agli  studi e del Ministero
della  pubblica  istruzione il compito di determinare la retribuzione
stipendiale in godimento al personale trasferito e la definizione dei
criteri di inquadramento nell'ambito del Comparto scuola.
Il  comma  2  dell'art.  3 di tale decreto prevede in particolare che
«con  successivo  decreto  del Ministero della pubblica istruzione di
concerto  verranno  definiti  i criteri di inquadramento, nell'ambito
del  comparto  scuola,  finalizzati  all'allineamento  degli istituti
retributivi   del  personale  in  questione  a  quelli  del  comparto
medesimo,   con   riferimento   alla   retribuzione  stipendiale,  ai
trattamenti  accessori  ed  al  riconoscimento  al  fini giuridici ed
economici   dell'anzianita'   maturata   presso   gli   enti   previa
contrattazione  collettiva  fra  l'Aran e le organizzazioni sindacali
rappresentative dei comparto scuola ed enti locali ai sensi dell'art.
34,   d.lgs.  n. 29/1993  e  dell'art.  47,  legge  n. 428/1990.  Gli
inquadramenti  individuati  verranno  realizzati con decreti disposti
dai Provveditori agli studi».
L'accordo OO.SS./ARAN del 20 luglio 2000 - recepito dal d.m. 5 aprile
2001  -  stabilisce  che  al personale di cui all'accordo, pur «nella
prosecuzione  ininterrotta del relativo rapporto di lavoro», cessa di
applicarsi  a  decorrere dal 1 gennaio 2000 il C.C.N.L. 1 aprile 1999
di  regioni  autonomie  locali  e  dalla  stessa  data  si applica il
C.C.N.L. della scuola.
L'art.  3,  comma 1, riferendosi al personale transitato dal comparto
regioni  e  autonomie locali al comparto scuola ex legge n. 124/1999,
prevede  che  ai  suddetti  dipendenti  viene attribuita la posizione
stipendiale,  tra quelle indicate nell'allegata tabella B), d'importo
pari  o  immediatamente  inferiore  al trattamento in godimento al 31
dicembre 1999...», senza alcun riferimento all'anzianita' di servizio
maturata presso l'ente locale di provenienza.
Rispetto  a tale originario quadro precettivo, che poneva un problema
di  portata  e  validita' dell'art. 3, comma 1 dell'accordo 20 luglio
2000 -  d.m. 5 aprile 2001 rispetto all'art. 8, comma 2 della legge 3
maggio  1999,  n. 124, e' sopravvenuta la recente disposizione di cui
al  comma  218  dell'art.  1  della  legge  23  dicembre  2005 (legge
finanziaria  2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre
2005).
Ai sensi di tale disposizione «il comma 2 dell'articolo 8 della legge
3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli
enti  locali  trasferito  nei  ruoli  del  personale  amministrativo,
tecnico  ed  ausiliario (ATA) statale e' inquadrato, nelle qualifiche
funzionali  e  nel  profili  professionali  dei  corrispondenti ruoli
statali,   sulla   base  del  trattamento  economico  complessivo  in
godimento   all'atto  del  trasferimento,  con  l'attribuzione  della
posizione  stipendiale  di importo pari o immediatamente inferiore al
trattamento  annuo  in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo
stipendio,  dalla  retribuzione  individuale di anzianita' nonche' da
eventuali indennita', ove spettanti previste dal contratti collettivi
nazionali  di lavoro del compatto degli enti locali vigenti alla data
dell'inquadramento.   L'eventuale   differenza  tra  l'importo  della
posizione  stipendiale  di  inquadramento  e  il trattamento annuo in
godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta
ad  personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del
conseguimento  della successiva posizione stipendiale. E' fatta salva
l'esecuzione  dei  giudicati formatisi alla data di entrata in vigore
della presente legge».
Questione di costituzionalita'.
Nelle  note  autorizzate  depositate  il  4  gennaio  2006  ed  anche
all'udienza  del  13  gennaio  2006  il  difensore della Scattolon ha
evidenziato  l'illegittimita' costituzionale della nuova norma di cui
al  comma  218  dell'art. 1 della legge n. 266/2005 per contrasto con
gli   artt.  3,  24,  97,  101,  102,  103,  104,  108  e  113  della
Costituzione.
La  relativa richiesta di remissione alla Corte costituzionale appare
fondata  ricorrendo  sia il requisito della rilevanza della questione
per  la decisione della causa che la non manifesta infondatezza della
questione stessa.
Quanto  al  primo  profilo, va innanzitutto evidenziato che il citato
art.  1,  comma  218, disponendo che «E' fatta salva l'esecuzione dei
giudicati  formatisi  alla  data  di entrata in vigore della presente
legge»,  ha  portata  retroattiva, in senso peraltro coerente sia con
l'autoqualifica  della norma come interpretativa che con il fatto che
la   nuova   disciplina  interviene  su  una  vicenda  (trasferimento
personale ATA) gia' completamente esaurita.
La  nuova norma va, quindi, applicata anche nei giudizi - come quello
in oggetto - gia' pendenti alla data di entrata in vigore della legge
n. 266, incontrando, quale unico limite, la formazione del giudicato.
Ai  sensi  della nuova disposizione il contestato inquadramento della
Scattolon   in   base   al   solo  maturato  economico  e  non  anche
all'anzianita'  di  servizio  sarebbe  corretto  (la  norma  dispone,
infatti,  in  termini  identici  al  summenzionato  art. 3 del d.m. 5
aprile  2001),  laddove, se la norma stessa fosse, invece, dichiarata
illegittima,  la  pretesa  della  ricorrente  andrebbe  integralmente
accolta sulla base del tenore dell'art. 8, comma 2, legge n. 124/1999
come  gia'  applicato  sia dai giudici di merito che dalla Cassazione
nei numerosi precedenti intervenuti in materia.
La  prospettata questione di legittimita' risulta, dunque, certamente
rilevante ai fini della decisione della causa.
Quanto  al  secondo  profilo -  della non manifesta infondatezza - va
evidenziato  che  la  norma  in  questione  non  risulta avere natura
sostanzialmente  interpretativa,  bensi' innovativa, ed interviene in
ogni  caso  su una questione che costituiva, per effetto di numerose,
omogenee, pronunce della suprema Corte, un dato ormai indiscusso.
In  realta'  il  legislatore,  sotto  le  mentite spoglie della norma
interpretativa,  ha introdotto un nuovo regolamento della fattispecie
diverso  da  quello  previsto dal chiaro tenore dell'art. 8, comma 2,
legge n. 124/1999.
A   ben  vedere  un  problema  in  se'  di  interpretazione  di  tale
disposizione  (art.  8,  comma  2)  non  si  era nemmeno posto: nelle
numerose  controversie sorte, in tutto il territorio nazionale, sulla
questione, il problema era quello della portata e validita', rispetto
a  tale  disposizione,  dell'art.  3,  comma 1 dell'accordo 20 luglio
2000 -  d.m.  5  aprile 2001, non di possibili opzioni interpretative
poste dalla norma.
La  Cassazione  costantemente, con le gia' citate pronunce nn. 3224 e
3225 del 17 febbraio 2005, n. 3356 del 18 febbraio 2005, n. 722 del 4
marzo  2005,  n. 7747  del  14  aprile  2005,  n. 18652-18657  del 23
settembre  2005,  n. 18829  del 27 settembre 2005, ha chiarito, da un
lato,  che  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  2,  legge n. 124/1999 il
trasferimento  coattivo  nel diverso comparto implica necessariamente
il   diritto   del   personale   trasferito   all'integrale   computo
dell'anzianita'  di  servizio, dall'altro che il decreto ministeriale
invocato dall'amministrazione e' inidoneo ad innovare l'ordinamento e
a derogare a tale disposizione di legge.
Esiste, quindi, un evidente contrasto tra l'interpretazione autentica
di  cui  al comma 218, art. 1, legge 266 e l'uniforme interpretazione
fornita  dalla Cassazione, anche ex art. 64 del d.lgs. n. 165/2001, e
cio'  costituisce il presupposto dei dubbi di costituzionalita' della
nuova  disposizione  per  violazione  dei  principi di ragionevolezza
della  scelta  legislativa e dell'esigenza di coerenza e certezza del
diritto.
E pacifico,  infatti, innanzitutto, che l'autodefinizione legislativa
della norma come norma interpretativa non vincola l'interprete.
E',  d'altro canto, noto che il presupposto per il ricorso alle leggi
interpretative  e' costituito dall'esistenza di gravi ed insuperabili
anfibologie  (Corte  cost.  n. 187/1981), obiettivi dubbi ermeneutici
(Corte  cost.  n. 299/1999) o incertezze interpretative anche se solo
potenziali  (Corte  cost. n. 133/1997); e', infine, possibile quando,
pur  non  sussistendo  situazioni di incertezza nell'applicazione del
diritto  o  contrasti  giurisprudenziali, pur registrandosi quindi un
orientamento  omogeneo  della  Corte  di  cassazione,  siano tuttavia
rinvenibili   nel   testo   normativo  originario  possibili  opzioni
interpretative (Corte cost. n. 525/2000).
Nessuno di tali presupposti ricorre nel caso di specie.
Non  c'erano  rilevanti  contrasti  giurisprudenziali  posto  che  la
giurisprudenza   di   legittimita'  era,  come  detto,  assolutamente
uniforme e costante.
Non  c'erano  nemmeno  effettivi  dubbi  interpretativi  nel disposto
dell'art.  8,  comma  2,  legge  n. 124/1999: il testo della norma e'
assolutamente chiaro e lineare.
Ne  e'  riprova  il fatto che la norma (sedicente) di interpretazione
autentica  non contiene affatto una delle possibili varianti di senso
del  testo  originario, bensi' riproduce esattamente quella normativa
secondaria  che  la  suprema Corte aveva ritenuto in aperto contrasto
con la disposizione di cui all'art. 8, comma 2, legge n. 124/1999.
Il  risultato  non  e',  infatti,  quello  di una saldatura tra norma
preesistente (precettiva) e norma successiva (interpretativa) tale da
dare  luogo  ad  un  precetto  normativo  unitario,  bensi' quello di
un'integrale  sostituzione  alla  vecchia disciplina, che imponeva il
riconoscimento  dell'anzianita',  di  quella  nuova,  che  da' invece
rilievo  (come,  appunto,  l'accordo  20  luglio 2000 - d.m. 5 aprile
2001) al trattamento economico complessivo.
Cio'   posto,   ed   escluso   quindi  il  carattere  sostanzialmente
interpretativo  del  comma  218,  art.  1, legge n. 266, appaiono nel
contempo  fondati  i  dubbi  sulla  legittimita' costituzionale della
norma quale disposizione innovativa a carattere retroattivo.
Come  noto,  il  legislatore  puo'  emanare  norme  (non  penali) con
efficacia  retroattiva  a  prescindere  dal  carattere interpretativo
delle stesse purche' la retroattivita' trovi adeguata giustificazione
sul  piano  della ragionevolezza (Corte cost. n. 6/1994, n. 283/1993,
n. 424/1993,  n. 440/1992,  n. 429/1991)  e non si ponga in contrasto
con  altri  valori ed interessi costituzionalmente protetti, quali la
tutela   dell'affidamento   (Corte   cost.  n. 525/2000,  n. 39/1993,
n. 424/1993,  n. 155/1990  e n. 349/1985) e la coerenza e la certezza
dell'ordinamento  giuridico  (Corte  cost.  n. 6/1994,  n. 429/1993 e
n. 822/1988).
Tali condizioni non sembrano rispettate nel caso in esame.
Non  e'  innanzitutto  giustificata -  con conseguente violazione dei
parametri  della  ragionevolezza e dell'uguaglianza ex art. 3 Cost. -
la  disparita'  di  trattamento  tra  soggetti che in base alla norma
precedente    godevano,    uniformemente    (orientamento    costante
Cassazione),  del trattamento favorevole e soggetti che, nella stessa
situazione  di fatto, sono destinati, in base alla nuova norma, ad un
trattamento deteriore.
L'irragionevolezza della disparita' e' tanto piu' evidente in ragione
del  fatto  che  tutto il contenzioso - sia quello gia' definito alla
data  di  entrata  in  vigore  della  legge  n. 266 che quello ancora
pendente -  si riferisce ad una vicenda (trasferimento personale ATA)
gia' completamente esaurita.
L'effetto retroattivo e peggiorativo della norma in questione rileva,
d'altro  canto,  anche  sul  piano  del  legittimo  affidamento,  con
conseguente ulteriore violazione dei parametri della ragionevolezza e
dell'uguaglianza ex art. 3 Cost.
Quale  legge  diretta  ad incidere su fattispecie sub iudice la nuova
norma  finisce,  infine,  per  invadere  la sfera riservata al potere
giudiziario,  e  la  non  manifesta  infondatezza  della questione di
costituzionalita'  va  quindi  riconosciuta anche quanto al contrasto
con gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione.
Per le tulle ragioni esposte si ritiene, pertanto, non manifestamente
infondata   la   questione   di  illegittimita'  costituzionale,  per
contrasto  con  gli  artt.  3, 101, 102 e 104 della Costituzione, del
comma   218,  dell'art.  1,  della  legge  23  dicembre  2005  (legge
finanziaria 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre
2005).